Gli Avvisi di pagamento TARI, su richiesta del contribuente ed ai sensi dell'art. 36 del vigente Regolamento TARI, possono essere ulteriormente rateizzati alle seguenti condizioni:
- agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
- qualora l’importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.
L’importo della singola rata non può essere inferiore ad una soglia minima pari a 100,00 euro.
La richiesta di ulteriore rateizzazione deve essere presentata all'Ufficio Tributi del Comune di Leggiuno, entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione, via e.mail o su carta libera.
La scadenza delle ulteriori rate non può superare la scadenza ordinaria successiva.
In caso di mancato pagamento delle ulteriori rate, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore rateizzazione, fermo restando che, perdurando l’omesso versamento della TARI, ai fini della notifica dell’atto di accertamento esecutivo di cui all’articolo 1, comma 792, Legge 27 Dicembre 2019, n. 160, la data cui riferisce l’omesso versamento, ai fini del calcolo degli interessi moratori, rimane la data di scadenza ordinaria deliberata dal Comune.