REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI

Nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 75 del 31 Marzo 2025 sono stati pubblicati i D.P.R. 31 Marzo 2025 di indizione dei 5 referendum popolari abrogativi, dichiarati ammissibili

Data:

07 aprile 2025

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Descrizione

In data 31 Marzo 2025 sono stati pubblicati sulla G.U. n.  75 i Decreti del Presidente della Repubblica di indizione dei cinque referendum popolari abrogativi previsti dall’articolo 75 della Costituzione.

Domenica 8 Giugno 2025, dalle ore 07.00 alle ore 23.00 e Lunedì 9 Giugno 2025, dalle ore 7.00 alle ore 15.00  gli italiani e le italiane verranno chiamati a votare per un referendum abrogativo composto da 5 quesiti:

1. Contratto di lavoro a tutele crescenti – Disciplina dei licenziamenti illegittimi: Abrogazione
Il testo del quesito referendario è il seguente:
«Volete voi l'abrogazione del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, come modificato dal d.l. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96, dalla sentenza della Corte costituzionale 26 settembre 2018, n. 194, dalla legge 30dicembre 2018, n. 145; dal d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, dal d.l. 8aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40; dalla sentenza della Corte costituzionale 24 giugno2020, n. 150; dal d.l. 24 agosto 2021, n. 118, convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147; dal d.l. 30 aprile2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n.79 (in G.U. 29/06/2022, n. 150); dalla sentenza della Corte costituzionale 23 gennaio 2024, n. 22; dalla sentenza della Corte costituzionale del 4 giugno 2024, n. 128, recante "Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183" nella sua interezza?»
 

2. Piccole imprese – Licenziamenti e relativa indennità: Abrogazione parziale.
Il testo del quesito referendario è il seguente:
«Volete voi l'abrogazione dell'articolo 8 della legge 15 luglio1966, n. 604, recante "Norme sui licenziamenti individuali", come sostituito dall'art. 2, comma 3, della legge 11 maggio 1990, n. 108, limitatamente alle parole: "compreso tra un", alle parole "ed un massimo di 6" e alle parole "La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro."?»
 

3. Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi.
Il testo del quesito referendario è il seguente:
«Volete voi che sia abrogato il d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, avente ad oggetto "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" limitatamente alle seguenti parti: Articolo 19, comma 1, limitatamente alle parole "non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque", alle parole "in presenza di almeno una delle seguenti condizioni", alle parole "in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2025, per esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva individuate dalle parti;" e alle parole "b-bis)"; comma 1-bis, limitatamente alle parole "di durata superiore a dodici mesi" e alle parole "dalla data di superamento del termine di dodici mesi"; comma 4, limitatamente alle parole ", in caso di rinnovo," e alle parole "solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi"; Articolo 21, comma 01, limitatamente alle parole "liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente,"?»
 

4. Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell’appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici: Abrogazione.
Il testo del quesito referendario è il seguente:
«Volete voi l'abrogazione dell'art. 26, comma 4, in tema di "Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione", di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" come modificato dall'art. 16 del decreto legislativo 3agosto 2009, n. 106, dall'art. 32 del decreto legge 21 giugno 2013,n. 69, convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché dall'art. 13 del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, limitatamente alle parole "Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici."?»

 

5. Cittadinanza italiana: Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la concessione della cittadinanza italiana.                                                                                                                                                                               

Il testo del quesito referendario è il seguente:
«Volete voi abrogare l'articolo 9, comma 1, lettera b), limitatamente alle parole "adottato da cittadino italiano" e"successivamente alla adozione"; nonché la      lettera f), recante la seguente disposizione: "f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.", della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante "Nuove norme sulla cittadinanza"?».

 

Onorario presidenti, segretari e scrutatori

Ai componenti degli uffici elettorali di sezione che saranno designati per i referendum del 8 e 9 Giugno 2025 saranno corrisposti i seguenti onorari:

Sezione elettorale ordinaria
Presidenti: € 262,00
Scrutatori e segretario: € 192,00

Sezione elettorale speciale
Presidenti: € 79,00
Scrutatori: € 53,00

Istanza di ammissione al voto fuori sede
Sono ammessi a votare fuori sede gli elettori che per motivi di studio, lavoro o cure mediche si trovino in un comune di una provincia diversa da quella del comune di iscrizione elettorale per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data delle consultazioni (comma 1).
Per poter esercitare il voto fuori sede, gli interessati devono presentare, al comune di temporaneo domicilio, apposita domanda, utilizzando preferibilmente il modello scaricabile alla presente sezione, con l’indicazione dell’indirizzo completo di residenza e di domicilio nonché, ove possibile, di un recapito di posta elettronica. 

Nella domanda è anche manifestata l’eventuale disponibilità a svolgere l’incarico di presidente o componente delle sezioni elettorali speciali che possono essere istituite dal comune di temporaneo domicilio per l’esercizio del voto fuori sede (comma 7).

Alla domanda occorre inoltre allegare:
copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
copia della tessera elettorale personale;
copia della certificazione o di altra documentazione attestante la condizione di elettore fuori sede ai sensi del comma 1, e cioè della documentazione attestante le motivazioni di studio, lavoro o cure mediche per le quali l’elettore si trova temporaneamente domiciliato in un comune ubicato in una provincia diversa da quella del comune di residenza.

Sul punto, in analogia a quanto previsto per i cittadini italiani temporaneamente residenti all’estero per motivi di studio, lavoro o cure mediche che chiedono di votare per corrispondenza ai sensi della legge 27 dicembre 2001, n. 459 e s.m.i., la condizione di lavoratore, studente o sottoposto a cure mediche può essere autocertificata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Quanto alle modalità e ai tempi di presentazione, viene disposto che la domanda sia presentata personalmente dall’interessato, ovvero mediante l’utilizzo di strumenti telematici o tramite persona delegata entro Domenica 4 Maggio 2025 (35° giorno antecedente la data della consultazione). 

La domanda di ammissione al voto fuori sede può essere revocata con le medesime modalità entro il 25° giorno antecedente la data della consultazione, e cioè Mercoledì 14 Maggio 2025 (commi 2 e 3).

Esercizio del voto in Italia da parte degli elettori residenti all’estero

Le cittadine e i cittadini italiani e residenti all'estero potranno votare per corrispondenza, salva espressa opzione di voto in Italia. Per l'esercizio di opzione di voto in Italia è necessario compilare l'apposito modulo di richiesta da trasmettere all'ufficio consolare della circoscrizione di residenza entro giovedì 10 Aprile 2025.  

Si ricorda che, per le istanze trasmesse tramite posta ordinaria, l'elettore ha l'onere di accertarne la ricezione da parte dell'ufficio consolare, entro il termine sopraindicato.

 

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A cura di

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Pagina aggiornata il 07/04/2025