Richiedere l'accesso civico

Servizio attivo

L'accesso civico, disciplinato dall’articolo 5 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2013, n. 33, è il diritto di chiunque di chiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati che il Comune ha l'obbligo di pubblicare sul sito web istituzionale.

A chi è rivolto

Tutti i cittadini.

Descrizione

Decreto legislativo n. 33/2013 – Articolo  5 "Accesso civico"
1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1 che si pronuncia sulla stessa.
3. L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
4. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.
5. La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, così come modificato dal presente decreto.
6. La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l'obbligo di segnalazione di cui all' articolo 43, comma 5.

Come fare

La richiesta, mediante apposito modulo,  può essere presentata:

  • tramite posta elettronica all'indirizzo di posta: segreteria@comune.leggiuno.va.it  
  • tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC del  Comune: comune.leggiuno.va@halleycert.it
  • tramite posta ordinaria all'indirizzo: Piazza Marconi n. 1 – 21038 Leggiuno (VA)
  • con consegna diretta all'ufficio Protocollo del Comune 

Cosa serve

Documento d'identità.

Cosa si ottiene

L'accesso civico agli atti richiesti.

Tempi e scadenze

Il Comune che l'obbligo di provvedere entro 30 giorni.

Costi

La richiesta di accesso civico è gratuita.

Accedi al servizio

Puoi accedere a questo servizio contattando o recandoti presso l'ufficio competente.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Ufficio Anagrafe, Stato Civile, Elettorale

Piazza Guglielmo Marconi, 1, 21038 Leggiuno VA, Italia

Telefono: 0332647110 (interno 2)
Email: elettorale@comune.leggiuno.va.it
Email: anagrafe@comune.leggiuno.va.it

Pagina aggiornata il 18/12/2024