L'accesso civico semplice consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni che le amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare (articolo 5, comma 1).
L'accesso civico generalizzato (o accesso FOIA, per analogia con il Freedom of information act di matrice anglosassone) consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni ulteriori rispetto a quelli che le amministrazioni sono obbligate a pubblicare (articolo 5, comma 2, come modificato dal D.lgs. 97/2016 - articolo 6). La sua finalità è favorire "forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche" (articolo 1 -comma 1) .
Rimedi nei casi di mancata risposta o di rifiuto parziale o totale
In caso di rifiuto totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, il richiedente può presentare domanda di riesame al Responsabile della trasparenza che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.
La decisione dell'amministrazione sulla richiesta e il provvedimento del Responsabile della trasparenza possono essere impugnate davanti al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo (D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104).