RIDUZIONI
RIDUZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER UTENZE DOMESTICHE - COMPOSTAGGIO
(art. 25 Regolamento TARI)
Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante propria compostiera, è prevista una riduzione del 20% della parte variabile del tributo, con effetto dal 1° Gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell’attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. Le riduzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.
Accedi alla sezione dedicata per scaricare il modulo "Richiesta riduzione TARI per compostaggio".
RIDUZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE
(art. 24 Regolamento TARI)
La tariffa del tributo per le aree scoperte produttive e i locali diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente è ridotta in misura pari al 30% della quota variabile del tributo, a condizione che:
- l'utilizzo non superi i 183 giorni nel corso dell'anno solare;
- le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata da competenti organi per l’esercizio dell’attività.
La riduzione decorre dall’anno successivo a quello della richiesta, salvo che sia domandata contestualmente alla dichiarazione iniziale o di variazione tempestivamente presentata; in tal caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione iniziale.
ULTERIORI RIDUZIONI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER UTENZE NON DOMESTICHE
(art. 9 Regolamento TARI - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO)
Le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti, secondo le modalità e le tempistiche indicate nel vigente Regolamento, e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, sono escluse dalla corresponsione della quota variabile del tributo. Resta impregiudicato il versamento della parte fissa della tariffa.
(art. 10 Regolamento TARI - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO)
Per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell’anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall’impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di riciclo dei rifiuti stessi.