Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l’indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l’utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell’importo dovuto.
Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell’invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 Dicembre del quinto anno successivo all’anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L’avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l’avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicheranno le sanzioni per omesso pagamento, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.
Fino a quando non è stato notificato l'avviso di accertamento esecutivo di cui sopra, è sempre possibile fare ricorso all'istituto del "ravvedimento operoso": il contribuente può volontariamente versare gli importi insoluti con una sanzione agevolata e commisurata ai giorni di ritardo.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
D.Lgs. n. 472/1997
Decreto Legge n. 158/2015
Legge n. 160/2019